Art. 2.

      1. L'Agenzia ha i seguenti compiti:

          a) predisporre ogni anno il programma degli interventi per la riconversione dell'industria bellica;

          b) soprintendere all'attuazione del programma di cui alla lettera a), su base regionale, da parte delle agenzie regionali di cui all'articolo 4;

          c) elaborare progetti di studio e di fattibilità volti a realizzare la conversione integrale o parziale delle attività delle imprese operanti nella produzione di materiale bellico verso attività di produzione

 

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di beni e di prestazioni di servizi di uso civile e socialmente utili;

          d) realizzare attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento finalizzate a promuovere tra lavoratrici e lavoratori operanti nelle industrie belliche la cultura della riconversione in attività produttive alternative;

          e) realizzare progetti di ricerca e di sviluppo volti a trasferire le conoscenze e le competenze acquisite nella produzione di materiale di armamento verso applicazioni civili;

          f) realizzare attività di informazione e di formazione sulle politiche e sui progetti di pace e di disarmo rivolte, in particolare, a operatori sociali e culturali, amministratori pubblici, studenti, ricercatori, lavoratrici e lavoratori;

          g) produrre analisi di mercato e studi di fattibilità per la promozione commerciale di beni prodotti in seguito ai processi di riconversione dell'industria bellica;

          h) collaborare con le agenzie regionali di cui all'articolo 4 al fine di elaborare concrete soluzioni sul piano produttivo e occupazionale per la riconversione parziale o totale di aziende e di settori produttivi impiegati a fini militari.